Registrazione

gli incarichi di mediazione, nonché le proposte d’acquisto non sono soggette a registrazione come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.18/E del 29 maggio 2013 in quanto atti prodromici e prenegoziali rispetto alle scritture private di natura negoziale vera e propria, stipulate a seguito dell’intervento dell’agente immobiliare (queste ultime, soggette a registrazione ad avvenuta accettazione e presa conoscenza del proponente, ex art. 10, comma 1, lettera d-bis del D.P.R. n. 131/1986).

l’obbligo di richiedere la registrazione, per gli affari conclusi a seguito dell’attività svolta dagli agenti immobiliari, sorge esclusivamente con riferimento:

  • ai contratti preliminari di compravendita;
  • all’accettazione delle proposte e relativa presa conoscenza del proponente, laddove sia di per sé sufficiente e necessaria a determinare, ad ogni effetto di legge, la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.

Non sono invece, soggetti all’obbligo di registrazione :

  • l’incarico di mediazione conferito all’agente immobiliare;
  • la proposta d’acquisto non accettata;
  • l’accettazione della proposta che non sia di per sé sufficiente a determinare, ad ogni effetto di legge, la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.

fonte FIAIP

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