detrzione acquisto garage

È possibile beneficiare della detrazione per l’acquisto di un box pertinenziale? In tal caso, ci sono condizioni da rispettare? A fare chiarezza è il Fisco. Si tratta di una precisazione importante dal momento che, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali. Ma vediamo meglio quanto è stato spiegato. 

Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato presentato il caso di un acquisto, come pertinenza della prima casa, di un box di nuova costruzione. Nello specifico, “si tratta di box realizzati da una società a seguito del cambio d’uso di alcuni locali da magazzino ad autorimessa”. In questo caso, si ha diritto alla detrazione del 50%? 

Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha sottolineato che “per richiedere la detrazione per l’acquisto di box auto di pertinenza dell’abitazione principale, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, è necessario verificare, preliminarmente, se il box che si intende acquistare è di ‘nuova costruzione’ o se realizzato (come sembrerebbe dal quesito) a seguito di interventi di ristrutturazione su immobili già esistenti che hanno determinato un cambio di destinazione d’uso degli stessi”. 

Il Fisco ha quindi spiegato che solo se il box che si intende acquistare è di ‘nuova costruzione’ “è possibile, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla normativa in materia, accedere all’agevolazione fiscale”. In particolare, la nuova costruzione dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata dal costruttore dei box. 

La detrazione è riconosciuta: 

  • per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione); 
  • per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. 

Spiegando inoltre che per “realizzazione” di autorimesse o posti auto si intendono, ai fini della detrazione, solo gli interventi di “nuova costruzione”. Di conseguenza, “la detrazione non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso”. 

L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito web, ha poi precisato che la detrazione per l’acquisto del box “spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore”. 

Ci sono determinate condizioni per poter beneficiare dell’agevolazione: 

  • deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione; 
  • deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione; 
  • è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili).
     

Fisco Oggi

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