Agente Immobiliare : da sapere

  • L’agente immobiliare è un professionista iscritto al R.E.A. presso le CCIAA, regolarmente abilitato ai sensi della L. n. 39/1989. Il numero di iscrizione al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, insieme al tesserino di riconoscimento identifica la propria iscrizione in Camera di Commercio e certifica l’attività dei professionisti e dell’agenzia, di cui è titolare o per la quale lavora il mediatore
  • l’attività di mediazione di immobili da vendere o locare esige un’abilitazione professionale e contempla anche una copertura assicurativa professionale a tutela dei clienti consumatori come previsto dalla Legge n.39/89
  • L’agente immobiliare è sempre terzo tra le parti ed è sempre tenuto a fare gli interessi del compratore e del venditore. Non va infatti dimenticato che il mediatore secondo la legge (art.1754 codice civile), è colui che mette in contatto due o più parti per la conclusione di un contratto, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ciò significa, che il mediatore deve essere imparziale e deve perseguire gli interessi di entrambe le parti, comunicando tutte le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, quand’anche di contenuto tale da indurre una delle parti a non stipulare il contratto oppure a sottoscriverlo a condizioni diverse
  • chiunque esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel Registro delle Imprese/REA ex art. 73 del D.lgs.n.59/2010 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500,00 ed euro 15.000,00 ed è obbligato alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l’accertamento dell’infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689; a coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art. 348 del codice penale, nonché l’art. 2231 del codice civile ( 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dalla Legge del 11 gennaio 2018, n. 3)
  • coloro che intermediano abusivamente non possono essere indicati negli atti notarili, con la conseguenza che questi ultimi conterranno presumibilmente dichiarazioni false e mendaci (ex art. 483 c.p. ) rese dai comparenti che si sono avvalsi di operatori abusivi
  • l’evasione o l’elusione fiscale generata dall’attività abusiva è un danno non solo per la collettività, vista la sottrazione di denaro per le casse dell’Erario, ma è anche una sleale concorrenza per la categoria degli agenti Immobiliari, considerato che il “consulente” abusivo, non incassando la provvigione regolarmente, può applicare percentuali più vantaggiose rispetto ai mediatori professionali che versano regolarmente l’IVA

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