Prelazione di un terreno agricolo confinante
La prelazione consiste nel diritto, che si acquisisce o per norma di legge o per accordo tra privati, ad essere preferiti, a parità di condizioni, nella successiva formazione di un contratto e si esercita attraverso l’obbligo per il proprietario di comunicare al soggetto che ha il diritto di prelazione l’intenzione di procedere alla vendita, specificando il prezzo e le modalità di pagamento e il soggetto al quale si intenderebbe vendere l’immobile, assicurando al titolare della prelazione un termine adeguato per esercitare il suo diritto.
Il diritto di prelazione scatta per terreni confinanti , se si tratta di una proprietà di un coltivatore diretto, per sostenere la creazione di aziende agricole di maggiori dimensioni e permettere agli imprenditori agricoli professionali di ampliare la propria azienda acquistando i fondi limitrofi a quelli di loro proprietà.
Perché si possa applicare la prelazione di un terreno agricolo confinante, il coltivatore deve avere in affitto il terreno oggetto della compravendita da almeno due anni e l’imprenditore agricolo professionale (IAP) deve essere iscritto nella previdenza agricola e avere una società agricola, con almeno la metà dei soci con la qualifica di coltivatore diretto.
Condizioni previste affinchè sia valida :
- il confinante non deve aver venduto, nei due anni precedenti, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore 0,52 euro;
- il confinante deve coltivare il fondo da almeno due anni;
- il proprietario del fondo confinante deve coltivare direttamente il terreno su cui vuole esercitare la prelazione;
- sul fondo in vendita non deve essere insediato un affittuario coltivatore diretto;
- il terreno su cui il confinante vuole esercitare la prelazione non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia, insieme a tutti gli altri terreni dallo stesso posseduti.
Quando non è valida :
- se tra i terreni non esiste una contiguità materiale, cioè se i terreni sono divisi da un canale demaniale, una ferrovia o una strada statale, provinciale o comunale.
- se l’affittuario non ha intenzione di rinnovare l’affitto e se il rapporto non è più attivo a causa di un grave inadempimento o per il recesso da parte del conduttore.
- se su un terreno confinante che si trova in zona edificabile e neppure nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e se i terreni devono essere usati per attività edilizie, industriali o turistiche sulla base dei piani regolatori