preliminare : registrazione

ll preliminare o compromesso, deve essere obbligatoriamente registrato per attribuzione della data certa, anche se si dovesse trattare di una scrittura privata non autenticata; la registrazione deve avvenire entro:

  • 30 giorni dalla stipula se l’atto è stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
  • 20 giorni dalla stipula negli altri casi
  • 60 giorni se il contratto è stato stipulato all’estero ed ha in oggetto un immobile situato in Italia

oltre tali scadenze, si dovranno sostenere dei costi aggiuntivi per le sanzioni

se il preliminare ha la forma di scrittura privata autenticata è il notaio che lo registra, se invece si tratta di scrittura privata semplice, le parti possono registrarlo presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver versato l’imposta di registro presso una banca o un ufficio postale presentando tre copie del relativo modello F23; poi occorrerà consegnare presso una sede dell’Agenzia delle Entrate i seguenti documenti:

  • due copie del contratto sottoscritte in originale dalle parti contraenti
  • il modello 69 – richiesta di registrazione – compilato
  • le due copie restituite dalla banca o dalla posta del modello F23 quietanzato

    i costi :
  • marca da bollo da € 16 per ogni foglio (4 facciate oltre alle eventuali planimetrie) od ogni 100 righe; le marche da bollo bebbono avere data inferiorio o uguale alla data di sottoscrizione
  • imposta di registro di € 200 oppure € 155 se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata
  • se il preliminare prevede la corresponsione di un prezzo è dovuta, inoltre, l’imposta proporzionale corrispondente allo 0,50% della caparra confirmatoria od al 3% delle somme previste come acconto sul prezzo di vendita quando il trasferimento non è soggetto a Iva, oppure in misura fissa di 200 euro per le compravendite soggette a Iva; l’imposta pagata con il preliminare può successivamente detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita.

    la registrazione non è obbligatoria per :
  • incarichi di vendita conferiti al mediatore
  • proposta di acquisto
  • accettazione della proposta che non sia di per sé sufficiente a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita

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