Immobili da costruire | Modello fidejussone

con il D.M.n.125/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 agosto scorso, viene definito il modello standard della fideiussione alla cui sottoscrizione è obbligato il costruttore all’atto della stipula di un contratto (o in un momento precedente) che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità.

Il D.lgs.n.14/2019 ha, infatti, introdotto all’art. 3 del D.lgs. n. 122/2005 il comma 7-bis che prevede l’utilizzo di un modello standard della garanzia fideiussoria, garanzia obbligatoria a tutela degli acquirenti degli immobili da costruire  ai sensi dell’art. 2 del medesimo D.lgs. n. 122/2005.

Nello specifico, il presente regolamento si applica alle fideiussioni stipulate a partire dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, quindi, dal 23 settembre p.v. Le garanzie fideiussorie  stipulate dal 16  marzo  2019  e fino alla data del 23 settembre conservano la loro efficacia sino alla scadenza; in caso di rinnovo, esse sono rese conformi al modello standard di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto in oggetto, il quale  “deve prevedere l’importo massimo complessivo garantito, corrispondente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso e quelli che, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere, senza franchigie.”

La fideiussione è stipulata secondo il modello di cui all’allegato A), di cui fa parte integrante la scheda tecnica di cui all’allegato B).


Le clausole previste dalla Sezione I del modello standard possono essere modificate solo in senso più favorevole per il beneficiario, mentre le clausole previste dalla Sezione II sono derogabili su accordo delle parti (fermi restando i principi stabiliti dalla legislazione vigente in materia di fideiussione e cessione del credito).

Se la fideiussione è rilasciata congiuntamente da più garanti, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia con unico atto che indichi i garanti e le relative quote.

Si rammenta che il contratto preliminare avente ad oggetto gli immobili da costruire deve essere redatto, dal 16 marzo 2019, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 122/2005, come modificato dall’art. 388, comma 1, lett. a) del  D.lgs. n.14/2019. Esso deve contenere, tra gli altri, gli estremi della fideiussione e l’attestazione della sua conformità al modello di cui al presente decreto

modello Standard Fidejuissione a Garanzia

Scheda Tecnica Fidejuissione

Decreto Ministeriale

fonte Fiaip

Compare listings

Compare