Donazione, chi può impugnarla ?


I soggetti legittimari a contestare una donazione: eredi, creditori e altri familiari.

La donazione è un atto facilmente revocabile. Lo possono fare i creditori ed alcuni eredi. Ma solo a determinate condizioni. In questa guida vedremo chi può impugnare l’atto di donazione ed entro quali termini. Capiremo così quando la donazione diventa definitiva e non più contestabile.

Gli eredi

La donazione può essere impugnata solo dagli eredi legittimari, ossia :

  • il coniuge (o la parte dell’unione civile), anche se separato (purché non abbia subito l’addebito);
  • figli (anche nati fuori dal matrimonio o adottivi);
  • genitori (solo in assenza di figli).

Non possono quindi contestare la donazione gli altri parenti del donante come, ad esempio, gli zii, i fratelli, i nipoti, ecc.

Gli eredi legittimari possono impugnare la donazione, con la cosiddetta azione di riduzione, solo entro i suddetti termini:

  • 10 anni dal decesso del donante
  • ed a patto che non siano decorsi più di 20 anni dalla trascrizione della donazione.

Decorsi tali termini la donazione è incontestabile.

La donazione non può mai essere impugnata quando il donante è ancora in vita: l’azione rivolta a contestare la donazione, infatti, può essere esperita solo dopo la sua morte.

Affinché però un erede legittimario possa impugnare la donazione sono necessari i seguenti presupposti:

  • al netto delle donazioni già ricevute in vita dal de cuius, l’erede legittimario deve aver ricevuto una quota inferiore rispetto a quella che la legge gli riserva, la cosiddetta quota di legittima;
  • l’erede legittimario deve aver accettato l’eredità;
  • il patrimonio della successione, ossia lasciato dal de cuius al momento della sua morte, non deve essere sufficiente a ripristinare la quota di legittima dell’erede che assume essere stato leso nei propri diritti.

I creditori

Un’altra categoria di soggetti che possono impugnare la donazione sono i creditori del donante.

Quando si parla di essi si intende coloro che già vantano un diritto di credito anche se è in contestazione (ossia su cui pende una causa di accertamento, come ad esempio una opposizione a decreto ingiuntivo).

La stessa banca, seppure il debitore stia regolarmente pagando le rate del mutuo, potrebbe contestare le donazioni rivolte a spogliare quest’ultimo delle proprie garanzie (si pensi a un fideiussore).

I creditori possono contestare le donazioni solo nel rispetto dei seguenti termini:

  • se l’atto di pignoramento viene trascritto entro un anno dalla trascrizione della donazione: è possibile pignorare il bene direttamente in capo al donatario, senza bisogno di avviare un giudizio contro il donante;
  • se l’atto di pignoramento viene trascritto dopo un anno ma non oltre cinque anni dalla trascrizione della donazione: è necessario prima avviare la cosiddetta azione revocatoria.

L’azione revocatoria è possibile solo alle seguenti condizioni:

  • il creditore deve dimostrare che il debitore, al netto del bene di cui ormai si è spogliato, non ha altri beni che possano essere pignorati per soddisfare il credito in caso di pignoramento;
  • il creditore – come detto sopra – deve agire entro massimo 5 anni.

Pertanto, se il debitore ha altri beni utilmente pignorabili, la donazione non è più contestazione.

Dopo 5 anni quindi la donazione diventa definitiva.

Gli altri parenti

La donazione può essere revocata anche da chiunque vi abbia interesse, se sussistono i seguenti requisiti:

  • la donazione deve essere di non modico valore (il modico valore si determina non con criteri fissi e prestabiliti, ma in base alle condizioni economiche del donante);
  • la donazione è stata eseguita senza atto pubblico (il cosiddetto “rogito” o “atto notarile”). Difatti è nulla la donazione fatta verbalmente o con scrittura privata, in particolare quella avente ad oggetto immobili.

Questa azione è rivolta a far accertare la nullità della donazione e non è confinata solo ai legittimari, come invece l’azione di riduzione di cui abbiamo parlato sopra. Anche un erede legittimo (ossia avente diritto all’eredità in assenza di testamento) può quindi far valere il difetto di forma della donazione.

Inoltre l’azione di nullità è imprescrittibile può cioè essere esperita in qualsiasi momento, anche a distanza di molti anni.

fonte https://www.laleggepertutti.it/ Angelo Greco

Compare listings

Compare