under 36, novità importanti

I preliminari sottoscritti entro la fine del 2023 salgono sul treno dei bonus per l’acquisto di casa degli under 36. È quanto prevede un emendamento firmato dai relatori, che allunga la vita a un pacchetto di agevolazioni scadute lo scorso anno e non rinnovate dalla legge di Bilancio.

Per ottenere le esenzioni da imposte di registro, ipotecarie e catastali, il credito di imposta Iva e l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui non bisognerà avere firmato il rogito entro il 31 dicembre. Basterà il preliminare.

Al momento dell’acquisto della prima casa (ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9, perché considerate di lusso) per loro c’erano: l’esenzione «dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale»; in caso di acquisti soggetti ad Iva, c’era un credito d’imposta, non rimborsabile, «di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto».

Ancora, per i mutui c’era anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Tutto questo, però, è scaduto il 31 dicembre e non è stato rinnovato, creando non poche incertezze per chi si è trovato a sottoscrivere dei contratti nelle ultime settimane del 2023. Il decreto Sostegni-bis, infatti, usa una formula non precisissima, quando dice che queste agevolazioni «si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto (quindi, il 26 maggio 2021) e il 31 dicembre 2023». Ma cosa si intende per atti stipulati?

Questo punto viene illustrato proprio dall’emendamento al Milleproroghe. Per «dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione» da parte di under 36 con un Isee non superiore a 40 mila euro, le agevolazioni di cui abbiamo parlato finora si applicano «anche nei casi in cui» entro il termine del 31 dicembre 2023 «sia stato sottoscritto il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione».

Resta una condizione: la stipula del definitivo deve essere formalizzata entro il 31 dicembre del 2024, anche in caso di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci.

Una salvaguardia viene, poi, prevista per chi abbia già stipulato (o stia per stipulare) il rogito tra gennaio 2024 e l’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe. Questi soggetti, avendo un preliminare sottoscritto prima della fine del 2023, avrebbero diritto alle agevolazioni. La legge, allora, dispone che potranno procedere a compensare le imposte pagate in eccesso, «secondo modalità fissate con provvedimento dell’agenzia delle Entrate».

  • Giuseppe Latour
  • il Sole 24 ore

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