APE – attestato prestazione energetica

Dal 1º gennaio 2012 è scattato l’obbligo di indicare negli annunci commerciali la prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la classe energetica per gli immobili esistenti in vendita o in locazione. Tale obbligo si applica a tutti gli annunci, sia di privati che di soggetti giuridici, ad esempio agenzie immobiliari, che vengono pubblicati su giornali, volantini, siti web o pubblicizzati attraverso radio e tv. Nello specifico la disposizione è stata inserita nel D.Lgs 192/05 art. 6 comma 8 come modificato dal Decreto 63/2013. Sia la classe energetica che la prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kWh/m2 per unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale o kWh/m3 per immobili o singole unità abitative con destinazione d’uso commerciale), sono riportati nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), redatto da un professionista accreditato dalla Regione come soggetto certificatore. Ricordo che la validità dell’Attestato di Prestazione Energetica è di 10 anni e dovrà essere aggiornato alla scadenza naturale oppure nel caso in cui l’edificio o l’unità immobiliare subisca interventi che comportino la modifica della prestazione energetica o venga cambiata la sua destinazione d’uso. La validità dell’APE è legata anche ai controlli della caldaia. Nel caso di assenza del libretto o di controlli non effettuati, la sua validità sarà limitata all’anno in corso.

Cosa dice la normativa?

Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea) ha sancito l’obbligo di inserire l’indice di prestazione energetica e la classe dell’immobile negli annunci e nelle pubblicità di vendita o locazione di immobili. Il testo di legge dice esattamente: nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente dell’unità immobiliare.

Sanzioni previste in caso di inadempienze agli obblighi di legge

Nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni sull’obbligo di inserire negli annunci commerciali di vendita o locazione di immobili la classe e l’indice di prestazione energetica, si può incorrere in una sanzione amministrativa non inferiore a € 500 e non superiore a € 3.000, così come inserito nel decreto 63/2013, modificato il D.Lgs 192/05 (art.15). I controlli e l’accertamento della violazione sono a carico del Comune in cui è situato l’edificio o l’unità immobiliare oggetto dell’annuncio.

In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita’ immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a d € 3.000 e non superiore ad € 18.000

 

Compare listings

Compare