Sabato 19 Maggio 2012
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strutturale il recupero del 36% ! PDF Stampa E-mail
36% l’articolo 4 della Manovra Salva Italia dicembre 2011 sottrae l’imposta lorda di un importo pari al 36% delle spese, fino ad un massimo di 48.000 euro per unità immobiliare. dalle continue scadenze e proroghe. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi e prevede siano detraibili le spese sostenute per i seguenti interventi:
  1. manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale;

  2. manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle pertinenze;

  3. interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, anche diversi dai suddetti (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,

  4. ristrutturazione edilizia), sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

  5. realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune;

  6. interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (installazione di ascensori e montacarichi, interventi di domotica) per favorire la mobilità delle persone portatrici di handicap;
    adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

  7. interventi per la cablatura degli edifici e il contenimento dell’inquinamento acustico;

  8. realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti da fonti rinnovabili;

  9. adozione di misure antisismiche;

  10. bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

È confermato che tra le spese sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici. La detrazione del 36% spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliarerisultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro. Se gli interventi sono realizzati su abitazioni adibite anche all’esercizio dell’arte, della professione o dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili vincolati (ex Dlgs 42/2004), ridotte nella misura del 50%. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’immobile. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

 


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